In tema di contratti finanziari trova applicazione la regola prescritta dall’art. 33/2 lett. u) del D.lgs n. 206 secondo cui devono considerarsi vessatorie e pertanto nulle le clausole che hanno l’effetto di “stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diverse da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore”. La norma individua pertanto, quale foro esclusivo, nell’ipotesi di contratti di finanziamento sottoscritto con il consumatore, quello di residenza del consumatore medesimo.

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