In caso di omessa mediazione, la sanzione dell’improcedibilità colpisce l’opposizione, con conseguente irrevocabilità del decreto ingiuntivo e consolidamento dei relativi effetti.
Nella situazione di specie la mediazione non si è potuta effettivamente svolgere a causa della condotta dell’opponente che ha impedito, non partecipando, l’avverarsi della condizione di procedibilità,contravvendeo all’ordine del Giudice reso nell’ordinanza del 16 febbraio 2016 che così recitava “Nella statuizione era stato precisato alle parti che “ai sensi dell’art. 5, c. 2, D.Lgs. citato, il mancato esperimento dell’effettivo tentativo di mediazione è sanzionato a pena di improcedibilità della domanda”.
Il Giudice, interpretando, e converso, l’espressione “condizione di procedibilità della domanda giudiziale” (art. 5. comma 2 cit.) alla stregua di improcedibilità/estinzione dell’opposizione, ha confermato il decreto ingiuntivo opposto condannando l’opponente al pagamento delle spese del giudizio.

×