Il Tribunale di Como sez. dist. di Cantù con ordinanza del 2 febbraio 2012 definisce l’accordo di mediazione come espressione del potere negoziale delle parti ex art 1321 c.c., in quanto attraverso di esso viene regolamentata la situazione giuridica sostanziale. Quando l’accordo di mediazione riguarda l’accertamento dell’intervenuta usucapione, questo avrà ad oggetto il diritto reale, ma non il fatto attributivo di esso, ossia l’avvenuta usucapione. La parte che si vedrà trasferito il bene lo acquisterà a titolo derivativo in quanto lo strumento utilizzato per la traslazione è il verbale di mediazione e non a titolo originario come invece nel caso di accertata usucapione mediante sentenza. Alla luce di quanto esposto, si può concludere che l’accordo di mediazione con cui si attribuisce un diritto reale è trascrivibile, non certo ai sensi dell’art. 2651 c.c. bensì ai sensi dell’art 2643 n. 13 c.c. in relazione all’art. 11 del D.lgs n. 28/2010, perché in esso non vi è altro che una transazione.

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