La domanda di mediazione inviata all’Organismo di Conciliazione a mezzo posta con raccomandata e restituita per compiuta giacenza, non equivale al deposito della stessa; conseguentemente il Giudice dovrà dichiarare l’improcedibilità del giudizio di merito. E’ quanto ha stabilito il Tribunale di Busto Arsizio, sez. distaccata di Gallarate, con la sentenza depositata il 15 giugno 2012.

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