Il Tribunale di Bologna con questa ordinanza non si discosta dal noto dictum della Suprema Corte circa l’onere di attivazione del procedimento di mediazione a seguito di opposizione di decreto ingiuntivo. Nel caso di specie è stata dichiarata l’improcedibilità della domanda in ragione della mancata promozione della mediazione nel termine perentorio previsto dalla legge.

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