La decadenza dell’incompatibilità e dei conflitti di interesse degli avvocati mediatori si deve a questa sentenza del Tar Lazio, n. 3989/2016, che il 1 aprile 2016 ha annullato la norma fissata dall’art. 14 bis del D.M. 180/2010, la quale era stata inserita nel corpus come stabilito dall’art. 6 del D.M. 139 dell’agosto 2014. La ragione starebbe in un difetto di delega, cioè nell’illegittimità da parte del ministero della Giustizia di disciplinare su questo aspetto, cioè sull’imparzialità e sull’indipendenza. Il ricorso avanzato così tempo fa dal Coordinamento della Conciliazione Forense (composto da associazioni forensi che si occupano anche di mediazione) ha avuto successo. Permane, tuttavia, l’esigenza di stabilire una regolamentazione della materia, che è stata attribuita dal Tar agli stessi organismi di mediazione.

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