Il TAR in questa sentenza, rigetta il ricorso fatto da un’Associazione che ha impugnato il D.M. 150/2023, lamentando l’incremento dei costi che la parte, al momento dell’avvio della mediazione, deve sostenere. Questi costi, includono oltre alle spese vive documentate anche un’indennità di avvio ed un’indennità minima per lo svolgimento del primo incontro, oltre il quale, in caso di proseguimento della mediazione, è prevista l’integrazione in riferimento al valore della controversia. Lo spirito della riforma è improntato sul rafforzamento dell’istituto e della professionalità del mediatore, e proprio l’eliminazione di quell’incontro filtro, svolto a titolo gratuito, rendono l’incontro di mediazione un momento di confronto reale tra le parti che percepiscono in maniera più responsabile, l’attività che stanno svolgendo.

Con questa sentenza è stato completamente disatteso il tentativo di denunciare la gravosità dei costi mediazione che avrebbe ostacolato l’accesso alla mediazione ma, anzi, ne sottolinea l’efficacia nel risultato a cui si sommano i vantaggi che le parti ne traggono dal punto di vista fiscale con l’accesso al credito di imposta per le spese sostenute.

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