La sentenza del Tribunale di Roma è interessante soprattutto per il principio che afferma in tema di procedibilità: quando le parti hanno già svolto una mediazione effettiva, non è ragionevole imporre anche la negoziazione assistita come ulteriore passaggio obbligatorio prima del giudizio.

Nel caso concreto, una società aveva agito contro il proprio avvocato per responsabilità professionale. Il convenuto aveva eccepito l’improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita. Tuttavia, tra le parti si era già svolta una procedura di mediazione, conclusasi senza accordo.

Il Tribunale respinge l’eccezione e valorizza la funzione sostanziale degli strumenti ADR: ciò che conta non è il nome del procedimento utilizzato, ma il fatto che le parti abbiano realmente tentato una soluzione conciliativa prima del processo.

La pronuncia sottolinea inoltre la particolare rilevanza della mediazione, evidenziando come la presenza di un terzo imparziale renda questo strumento più strutturato e coerente con la finalità deflattiva del sistema rispetto alla negoziazione assistita.

La decisione si segnala quindi per un approccio non formalistico alla procedibilità: la mediazione già svolta viene considerata sufficiente a realizzare la finalità perseguita dal legislatore, evitando che gli ADR si trasformino in una sequenza di adempimenti puramente burocratici.

Il messaggio della sentenza è chiaro: se le parti hanno già esperito un serio tentativo di mediazione, non si può impedire l’accesso al giudice per il mancato svolgimento di un ulteriore passaggio formale.