Con la sentenza 1400/2026 il Tribunale di Roma chiarisce che la mediazione obbligatoria vale solo per le cause civili e commerciali, mentre non si applica alle controversie di lavoro, nemmeno quando queste nascono da un decreto ingiuntivo. Questo perché il processo del lavoro segue regole proprie, più snelle, che non prevedono la mediazione come passaggio necessario.
Nel caso concreto, una società si oppone a un decreto ingiuntivo sostenendo, tra le altre cose, che la causa dovesse essere bloccata per mancata mediazione. Il giudice però respinge questa tesi, definendola infondata, e conferma che nelle cause di lavoro la mediazione non è una condizione di procedibilità.
Inoltre, il tribunale respinge anche le altre difese della società: riconosce valido il credito del lavoratore (basato su documenti come buste paga), afferma che anche in caso di cessione d’azienda il datore resta responsabile insieme al nuovo soggetto, e considera corretti i conteggi del credito.
In sintesi, il messaggio principale è che le cause di lavoro restano escluse dall’obbligo di mediazione, e quindi il lavoratore può agire direttamente in giudizio senza dover prima tentare questo passaggio.