La sentenza n.1216/2025 del Tribunale di Sassari, conferma e sottolinea la legittimazione dell’amministratore di condominio a poter attivare il procedimento di mediazione senza alcuna delega assembleare.

In questa circostanza specifica di sfratto per finita locazione, un condominio agisce nei confronti di una società per ottenere la convalida di sfratto.

In udienza il giudice invita le parti a procedere con la mediazione e nel merito, pur accogliendo le richieste della parte ricorrente, rigetta l’eccezione di improcedibilità sollevata dalla società resistente. Viene confermata la legittimità dell’amministratore di condominio a partecipare alla mediazione, in riferimento all’art. 5 ter del decreto legislativo 28/2010.

Il giudice sancisce in tal senso il diritto dell’amministratore condominiale ad attivare, ad aderire e a partecipare agli incontri di mediazione in virtù anche del ruolo che riveste la figura professionale preposta a gestire e a tutelare gli interessi del condominio.

Non è necessaria alcuna delibera o procura assembleare fermo restando la necessità di una ratifica dell’assemblea condominiale, per gli eventuali accordi a cui si giunga a conclusione del procedimento.

Trib-Sassari-1216.2025

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