Con l’ordinanza n. 9608/2026 la Cassazione interviene in modo chiarificatore sul tema della mediazione quale condizione di procedibilità. La Corte afferma che tale condizione è soddisfatta quando il procedimento sia stato effettivamente esperito con la comparizione della parte onerata dell’attivazione, anche in assenza della controparte. La mancata partecipazione del chiamato, infatti, non incide sulla procedibilità, ma rileva esclusivamente sul piano sanzionatorio e probatorio. Parallelamente, viene rafforzato il requisito della partecipazione sostanziale: la presenza del solo difensore, anche se munito di procura, non è sufficiente, in quanto parte e avvocato restano soggetti ontologicamente distinti. Ne emerge una decisione che mira a bilanciare effettività dell’istituto e diritto di azione, pur aprendo nuovi interrogativi applicativi.

La mediazione non è uno strumento di blocco del processo

La questione affrontata dalla Corte è tanto lineare sul piano teorico quanto problematica nella prassi: l’assenza del chiamato alla mediazione determina l’improcedibilità della domanda? La risposta è negativa. Se la procedura è stata correttamente attivata e la parte onerata compare al primo incontro — personalmente o tramite rappresentante sostanziale — la condizione di procedibilità deve ritenersi soddisfatta. L’inerzia della controparte non può tradursi in un ostacolo all’accesso alla giurisdizione.

Non basta avviare: serve un tentativo reale

Il fulcro della pronuncia risiede nella distinzione tra avvio formale ed esperimento effettivo della mediazione. Il semplice deposito dell’istanza non è sufficiente: è necessario che il primo incontro si svolga e che la parte onerata partecipi in modo sostanziale. Non è invece richiesto né che tutte le parti prendano parte all’incontro, né che si sviluppi una trattativa compiuta. Ciò che conta è che il tentativo sia concreto e non meramente cartolare.

La controparte non può decidere sulla procedibilità

Uno dei passaggi più rilevanti dell’ordinanza è l’esclusione di qualsiasi potere “ostruzionistico” in capo al chiamato. Ammettere che la sua mancata comparizione determini improcedibilità significherebbe attribuirgli, di fatto, un potere di veto sull’azione giudiziale. La Cassazione respinge questa impostazione, impedendo che la mediazione venga piegata a finalità dilatorie o paralizzanti.

La partecipazione deve essere sostanziale

Se da un lato la Corte evita derive formalistiche, dall’altro ribadisce con decisione che la mediazione non può ridursi a un adempimento simbolico. La partecipazione deve essere reale: la parte deve intervenire personalmente oppure tramite un rappresentante dotato di effettivi poteri decisionali. Non sono sufficienti presenze meramente formali o deleghe prive di contenuto sostanziale.

Avvocato e parte: una distinzione non superabile

Il passaggio più innovativo riguarda il ruolo del difensore. Richiamando la disciplina del d.lgs. 28/2010, la Cassazione sottolinea che le parti devono partecipare “con l’assistenza degli avvocati”, formula che implica una distinzione strutturale tra assistito e difensore. Tale distinzione non può essere superata nemmeno attraverso il conferimento di una procura: l’avvocato non può cumulare in sé il ruolo di parte e quello di assistente. Ne consegue che la sua presenza esclusiva non soddisfa la condizione di procedibilità.

Coerenza sistematica e criticità pratiche

La soluzione adottata appare coerente sul piano normativo e funzionale: la mediazione è concepita come luogo di confronto diretto tra titolari dei diritti. Tuttavia, essa incide profondamente su una prassi consolidata, che riteneva sufficiente la presenza del difensore munito di procura sostanziale. Il rischio è quello di riaprire contenziosi su profili formali proprio mentre si cerca di valorizzare la sostanza dell’istituto.

Un equilibrio non semplice

La decisione tenta di evitare due opposte distorsioni: da un lato, la mediazione come mera formalità; dall’altro, la mediazione come strumento di blocco del processo. Il punto di equilibrio individuato è chiaro: la mediazione deve essere effettiva, ma non può essere sabotata dall’inerzia di una delle parti.

Ricadute operative

Sul piano pratico, la pronuncia impone maggiore attenzione. È opportuno che la parte partecipi direttamente o tramite un delegato distinto dal difensore, munito di poteri sostanziali ben definiti. Diventano centrali la corretta redazione della procura, la verbalizzazione dell’incontro e la qualificazione del soggetto presente. L’assenza della controparte, invece, perde ogni efficacia “strategica”, restando rilevante solo sotto il profilo sanzionatorio e probatorio.

Conclusione

L’ordinanza n. 9608/2026 segna un punto fermo: la mediazione non è un rito vuoto né un meccanismo di interdizione dell’azione giudiziaria, ma un passaggio che deve essere realmente esperito. Al tempo stesso, chiarisce che la partecipazione richiesta è quella della parte, non soltanto del suo difensore.

Chiosa finale

Il messaggio della Corte è netto: la procedibilità si gioca nella concretezza del primo incontro. Chi presidia seriamente la mediazione tutela la propria domanda; chi resta assente non paralizza il processo, ma ne sopporta le conseguenze. E, soprattutto, la mediazione esce definitivamente da una dimensione puramente “forense” per tornare ad essere un confronto tra parti reali.

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