Con la percezione (nel caso di parte presente in udienza) o con la possibilità della percezione (nel caso di parte inosservante al dovere di presenziare all’udienza) si realizza, pertanto, la conoscenza legale dell’ordinanza, senza necessità di un (evidentemente superfluo) ulteriore avviso ad opera del cancellerie, anche quando la lettura dell’ordinanza sia avvenuta all’esito di ritiro del giudice in camera di consiglio (Cass. 09/05/2007, n. 10539).

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