La mediazione su ordine del giudice vale anche in appello: è infatti facoltà del magistrato, anche in secondo grado, ordinare alle parti di procedere al tentativo di conciliazione davanti all’organismo apposito, pur in assenza di una norma specifica che preveda tale possibilità. Ciò vale anche per le cause il cui oggetto non rientra tra quelli per i quali è imposta la mediazione obbligatoria prima del giudizio. Questo è almeno l’orientamento espresso dalla Corte di Appello di Milano. Il provvedimento apre così le porte alla mediazione delegata anche in appello.

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