Il Tribunale di Benevento, con la sentenza n. 164/2026, ha esaminato un problema pratico: è valida una mediazione fatta online se non tutte le parti sono d’accordo?

La risposta riguarda soprattutto il momento storico. A novembre 2022 la riforma Cartabia era già stata pubblicata, ma non era ancora in vigore. Quindi il giudice non si esprime contro la mediazione online in generale, ma applica le regole valide in quel preciso periodo.

La causa riguardava la divisione di un’eredità tra più eredi.
Prima di andare in tribunale, la legge impone di tentare la mediazione.

Durante questo tentativo:

Nonostante l’opposizione, l’incontro si è svolto comunque ed è finito senza accordo.

Il problema non era se la mediazione fosse obbligatoria (lo è), ma se fosse stata fatta correttamente.

Secondo il Tribunale, a novembre 2022 si applicava ancora la normativa emergenziale COVID, che permetteva la mediazione online solo se tutte le parti erano d’accordo.

Qui invece mancava il consenso di alcuni partecipanti.

Il giudice ha stabilito che:

Risultato: la domanda viene dichiarata improcedibile (cioè il giudice non entra nemmeno nel merito).

Le spese legali sono state compensate (ognuno paga le proprie), vista la complessità della situazione.

Non è stata cancellata la trascrizione della domanda, perché non c’è stata una decisione sul merito.

Questa sentenza non è contro la mediazione online.
Dice semplicemente che, in quel momento (novembre 2022), serviva il consenso di tutti per farla da remoto. Senza quel consenso, la procedura non è valida.

Oggi le regole sono cambiate e la mediazione telematica è disciplinata in modo più chiaro.