Il tribunale di Belluno evidenzia un principio importante in materia di mediazione obbligatoria: la competenza territoriale dell’organismo, pur prevista dalla legge, non è rigida ma derogabile.
La sentenza chiarisce che questa deroga può avvenire anche in modo tacito, cioè attraverso il comportamento delle parti. Se queste partecipano alla mediazione, accettano il regolamento e non contestano subito la sede scelta, si considera che abbiano implicitamente accettato anche un eventuale “errore” territoriale.
Nel caso concreto, la mediazione si era svolta a Roma invece che a Belluno. Il condominio ha cercato di far dichiarare la causa improcedibile per questo motivo, ma il giudice ha respinto l’eccezione perché le parti avevano partecipato senza obiezioni, sanando così il vizio.
La decisione sottolinea anche un aspetto pratico: la mediazione serve a favorire la risoluzione delle controversie e non deve essere ostacolata da formalismi eccessivi, soprattutto quando le parti hanno comunque partecipato in modo attivo.
La competenza territoriale nella mediazione può essere superata e, se non viene contestata subito, si considera accettata, rendendo valida l’intera procedura.
https://www.concilialex.it/wp-content/uploads/Trib-Belluno-34-2026.pdf