Mediazione: valida la procura non autenticata se conferisce poteri sostanziali.
Nella mediazione obbligatoria la parte può delegare il proprio avvocato con una procura non autenticata, purché gli conferisca espressamente il potere di transigere e conciliare la controversia. Lo ha chiarito il Tribunale di Foggia con la sentenza n. 44/2026, in linea con la Riforma Cartabia.
Un Condominio ottiene un decreto ingiuntivo di € 4.179,10 contro una condomina per spese relative a lavori ai pluviali.
La condomina fa opposizione sostenendo di non dover pagare i debiti precedenti al suo acquisto (2022). Il Giudice di Pace revoca in parte il decreto e riduce l’importo a € 359,13.
Il Condominio propone appello, affermando che il credito deriva da una delibera del 2023, successiva all’acquisto e mai impugnata.
La condomina solleva anche un’eccezione di improcedibilità: secondo lei la mediazione non sarebbe valida perché all’incontro non era presente l’amministratore, ma solo l’avvocato.
Il Tribunale respinge l’eccezione.
La legge consente che, in mediazione, la parte sia rappresentata da un delegato, purché munito di poteri sostanziali (non solo della procura alle liti, ma anche del potere di negoziare e concludere l’accordo).
L’amministratrice aveva rilasciato una procura speciale sostanziale prima dell’incontro e il documento attribuiva espressamente al legale il potere di conciliare; non era necessaria l’autentica della firma da parte di un pubblico ufficiale.
Di conseguenza, la partecipazione del Condominio alla mediazione è stata ritenuta valida e il decreto ingiuntivo è stato confermato.