La decisione riguarda un’opposizione a decreto ingiuntivo (n. 1434/2022) relativo a un debito derivante da un contratto di mutuo del 2010, per un importo di oltre 38.000 euro. L’opponente, nella qualità di amministratore di sostegno del debitore, aveva sollevato numerose contestazioni: dalla mancata mediazione obbligatoria, alla nullità del decreto per vizi di notifica, al difetto di legittimazione, fino a questioni sostanziali come l’usurarietà degli interessi e l’illegittimità del piano di ammortamento “alla francese”.
Tuttavia, il Tribunale non ha affrontato il merito di tali doglianze. La decisione si fonda esclusivamente su una questione preliminare di rito: il mancato esperimento della mediazione obbligatoria da parte della banca opposta.
Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, dopo le decisioni sulla provvisoria esecuzione (artt. 648 e 649 c.p.c.), l’onere di attivare la mediazione grava sulla parte che ha richiesto il decreto ingiuntivo (attore in senso sostanziale). Nel caso concreto, con ordinanza del 27 maggio 2025, il giudice aveva espressamente assegnato alla parte opposta il termine per avviare la mediazione ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 28/2010. Tale termine non è stato rispettato e la procedura non è mai stata instaurata.
La sentenza richiama il nuovo art. 5-bis del d.lgs. 28/2010 (introdotto dalla riforma Cartabia), che disciplina espressamente questa situazione: se, nel giudizio di opposizione, la parte onerata non promuove la mediazione entro il termine assegnato, il giudice deve dichiarare l’improcedibilità della domanda monitoria e revocare il decreto ingiuntivo.
Il Tribunale affronta anche la questione della natura del termine per avviare la mediazione, ritenendolo di fatto perentorio o comunque soggetto a decadenza se non viene chiesta tempestivamente una proroga prima della scadenza. Anche una eventuale attivazione tardiva sarebbe equiparata all’omissione.
Di conseguenza:
è stata dichiarata improcedibile la domanda proposta in sede monitoria;
è stato revocato il decreto ingiuntivo;
le spese di lite sono state poste a carico della parte opposta.
In sintesi, questa sentenza si distingue dalle precedenti perché qui l’inadempimento non riguarda l’opponente, ma la parte che aveva ottenuto il decreto ingiuntivo. L’omessa attivazione della mediazione obbligatoria ha determinato la caducazione dell’intero procedimento monitorio, con revoca del decreto e condanna alle spese. Anche in questo caso, il giudice ribadisce con rigore che la mediazione non è un passaggio formale, ma una condizione imprescindibile per poter ottenere una decisione nel merito.