Erronea convocazione della parte convenuta: il Giudice rimette in mediazione
A seguito dell’eccezione di parte convenuta per la mancata convocazione alla mediazione, il Giudice del Tribunale di Nola, premesso che, ai sensi del citato art. 8 d.lgs. 28/2010 “…La domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l’orario dell’incontro, le modalità di svolgimento della procedura, la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell’organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione…” e che inoltre, nel caso di specie, nella procura alle liti conferita al difensore di parte convenuta non vi è mandato anche per la procedura stragiudiziale, ed in secondo luogo, verificato che la notifica effettivamente non risulta effettuata nei confronti della parte ex art 8 d.lgs. 28/2010, ma sembrerebbe notificata al procuratore costituito della parte convenuta (al riguardo risulta una mera copia scansionata di una ricevuta di consegna), onera la parte attrice a ripetere la mediazione.
https://www.concilialex.it/wp-content/uploads/provvedimento-su-mediazione-1.pdf