Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di avviare la mediazione obbligatoria grava sul creditore opposto, in quanto attore in senso sostanziale.
Se il creditore non attiva la procedura nei termini fissati dal giudice, la domanda monitoria è improcedibile e il decreto ingiuntivo deve essere revocato, anche nel caso in cui il creditore sia rimasto contumace.

Lo ha ribadito il Tribunale di Viterbo, sent. n. 741/2025, applicando l’art. 5-bis D.Lgs. 28/2010, che ha recepito l’orientamento delle Sezioni Unite (Cass. n. 19596/2020).

La contumacia del creditore non sposta l’onere sull’opponente: la mediazione è condizione di procedibilità della pretesa sostanziale, e l’inerzia del titolare del credito comporta la definitiva caducazione del titolo monitorio.

Nei procedimenti soggetti a mediazione obbligatoria (come contratti bancari e fideiussioni), il creditore che non avvia la mediazione perde il decreto ingiuntivo.

Trib-Viterbo-741-2025

×