La riforma Cartabia ed il successivo correttivo 216/2024, hanno chiarito e disciplinato la modalità di delega in mediazione, sebbene sia preferibile la presenza personale delle parti.
Il delegato deve essere a conoscenza dei fatti e la delega deve conferire allo stesso i poteri per transigere, accogliere proposte ed eventuali proroghe, ad esclusione dell’ipotesi di atti soggetti a trascrizione, per i quali è necessaria la firma autenticata da pubblico ufficiale.
La recente sentenza della Corte di Cassazione 14676/2025 evidenzia e ribadisce, in linea con i principi della Riforma Cartabia, che le parti possono farsi sostituire da altro soggetto con procura sostanziale e speciale, che conferisca il potere di disporre dei diritti sostanziali oggetto della controversia. Non basta la procura processuale, è necessario riconoscere a questo soggetto, il potere di disporre dei diritti sostanziali al fine di garantire una partecipazione proficua all’incontro di mediazione. Il delegato può coincidere con l’avvocato, e non è necessario fare riferimenti specifici alla singola procedura tantomeno deve essere conferita per singolo caso, ciò che conta è che il delegato sia fornito dei poteri per la soluzione della controversia.