Il Tribunale di Modena in questa sentenza rigetta l’eccezione di improcedibilità della domanda di mediazione e precisa che il verbale ha piena validità perché la parte è presente personalmente, anche se da remoto, e seppur non munita di firma di digitale, riconosce all’avvocato che l’assiste, i poteri di sottoscrizione del verbale.
Una procura sostanziale conferita all’avvocato è sufficiente a legittimare la sottoscrizione con firma digitale, permettendogli di rappresentare la parte con ogni potere necessario per la procedura di mediazione.
Elementi fondamentali sono la presenza della parte personalmente, seppur collegato da remoto, e la sottoscrizione del verbale da parte del mediatore che, in qualità di gestore della procedura, certifica la regolarità dello svolgimento dell’incontro di mediazione.
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