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Responsabilità professionale del mediatore e dell' organismo: una sentenza mette in luce la questione

L’ organismo di mediazione e il mediatore che gestisce un particolare procedimento di mediazione possono essere ritenuti responsabili per inadempimento contrattuale e, di conseguenza, risarcire i danni. Lo stabilisce una sentenza che potremmo definire “spartiacque”, quella del Tribunale di Palermo del 25 novembre 2016, emessa dal Giudice Francesco Caccamo (ma che sta circolando solo in questi ultimi giorni e di cui anche il Sole 24 Ore parla in un articolo apparso due giorni fa). Spartiacque in quanto si comincia a porre in rilievo la questione della responsabilità professionale dei mediatori e degli organismi di mediazione.

Senza soffermarci troppo sulla vicenda in sé (commentata tecnicamente dal nostro responsabile scientifico, avvocato Pietro Elia, in quest’ altro articolo ) diremo che il tutto è nato da una domanda di mediazione al fine di ottenere una divisione ereditaria. Fino a che uno degli eredi ha notato la presenza, anche in mediazione, di un soggetto che non rientrava tra coloro a cui spettava l’ eredità, ed ha chiesto, di conseguenza, la nullità dell’ accordo, andando ad inficiare il procedimento di mediazione e chiedendo un risarcimento danni proprio all’ organismo di mediazione (e al mediatore).

Il Giudice, dopo aver esaminato la domanda risarcitoria per inadempimento contrattuale, la accoglie, anche dopo che l’ organismo di mediazione si era premurato di chiarire che l’ erede che aveva avanzato la domanda di risarcimento sapeva benissimo che al tavolo fosse seduto un soggetto estraneo, che il mediatore fosse all’ oscuro di tale situazione e che nessuno dei presenti, durante lo svolgimento della mediazione, avesse avanzato un’ opposizione. Le parole del Giudice, in proposito, sono state le seguenti (come si legge in sentenza): “La prestazione richiesta all’ organismo esige che sia assicurata, innanzitutto, dal mediatore – che deve essere, proprio in ragione di ciò, soggetto professionalmente qualificato – la validità dell’ accordo raggiunto sotto il profilo formale e sostanziale, a nulla rilevando che le parti siano assistite da un difensore”.

Si nota, dunque, la messa in evidenza da parte del Giudice, dell’ importanza della professionalità del mediatore e delle funzioni di responsabilità professionale dell’ organismo di mediazione, valori che Concilia Lex S.p.A. persegue e sottolinea da anni, ritenendole doti fondamentali per lavorare in maniera seria. Il controllo, la valutazione dei buoni mediatori, la adeguata ed impeccabile formazione professionale vanno dunque nella direzione indicata da questa sentenza, che in futuro potrà fare scuola.

Per leggere la sentenza integrale vai nella sezione Giurisprudenza del nostro sito web, oppure clicca qui.

A cura dell’ addetto stampa Concilia Lex S.p.A. dott.ssa Jenny Giordano

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