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Il Moriconi pensiero - parte seconda

Non si può non tornare a parlare della recentissima e molto discussa sentenza del 23 febbraio scorso puntualmente articolata dal Dott. Moriconi
Sembra opportuno e significativo concentrarsi sull’ art. 116 c.p.c. collegato alla mancata comparizione in mediazione senza giustificato motivo che costituisce condotta grave perché idonea a determinare “l’ incrostazione di una procedura giudiziale” in un contesto, quale il nostro sistema giudiziario, affetto da una “tribunalizzazione selvaggia”, che conduce, a sua volta, ad una atavica dilatazione dei tempi di risposta alla domanda di giustizia.

Il giudice romano, propende per la valorizzazione dell’ art. 116 c.p.c. che pur non costituendo un mezzo probatorio vero e proprio, possa avere una funzione integrativa, rafforzativa e determinante in tal senso.

Quindi la norma in esame viene richiamata, e quindi collegata, all’ art. 8 del 28/2010, nell’ ottica incentivante, più che sanzionatoria, al fine di indurre le parti a quel “valore aggiunto” rappresentato dall’ accordo in mediazione a discapito di un’ incerta ed aleatoria decisione eteronoma e pertanto, la violazione di questo combinato disposto, alla luce di un ingiustificata e mancata comparizione davanti al mediatore svilirebbe la portata e la ratio di tale norma degradandola ad una mera ed eventuale appendice nel corredo dei mezzi probatori e non solo. Nel caso di specie, alla luce di tale condivisibile impostazione, il combinato disposto appena citato, concorre a ritenere raggiunta la piena prova dell’ infondatezza della resistenza ad oltranza della Casa di cura.

Si prosegue con l’ interrogativo se possa essere altresì applicata la sanzione ex art. 96 c.p.c., pur non essendo espressamente richiamata dall’ art. 8 del 28/2010. Ebbene secondo il togato romano la risposta è affermativa in quanto tale norma è di natura “aperta” ergo di generale applicazione. Ciò trova conferma nel seguente art. 13 del 28/2010 che prevede l’ applicabilità degli artt. 92 e 96 c.p.c..

Ad adiuvandum la possibilità applicativa dell’ art. 96 cpc, in caso di ingiustificata partecipazione, trova cittadinanza anche nell’ art. 5 co 2 d. Lgs 28/2010, in quanto il giudice ha già valutato in senso favorevole e concreto la mediabilità della controversia, quindi il disvalore del rifiuto è ben più significativo. Inoltre nella demandata il collegamento fra processo e mediazione è strettissimo, poiché mai come in questa tipologia mediatoria di radicano punti di interferenza con la causa come le indicazioni offerte dal giudice sia alle parti che al mediatore nell’ ordinanza nonché nella proposta del mediatore che può essere innescata dall’ ordinanza stessa.

Pertanto l’ applicazione della sanzione ex art. 96 3 co cpc, rivolta alla condotta del soggetto renitente prima di tutto è processuale perchè appartenente alla causa e quindi la sanzione per mancata partecipazione alla demandata , va al di là dell’ interesse a spingere la diffusione dell’ istituto della mediazione, ma in primis a quello della disciplina del processo e di condotta processuale scorretta.
Nella sostanza, la sanzione ex art. 96 cpc interviene in soccorso alla sanzione del combinato disposto dell’ art. 8 del 28/2010 con l’ art. 116 cpc che in molte situazioni può apparire debole sotto l’ aspetto deterrente al contrario dell’ art. 96 che, come in questo caso, può giustificare delle significative sanzioni perché rapportato allo stato soggettivo della parte unitamente al proprio legale (dolo o colpa grave) alla qualifica ed alle caratteristiche del responsabile, alla rilevanza delle conseguenze della condotta censurata ed alle capacità patrimoniali della parte.

Per leggere la sentenza integrale vai nella nostra sezione Giurisprudenza oppure clicca qui

A cura del Responsabile Scientifico Concilia Lex Avv.Pietro Elia

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