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La procedura di sovraindebitamento in mediazione

Il Tribunale di Nola, con decreto 23.10.2018, ha omologato un piano del consumatore realizzato all’interno di una procedura di mediazione, offrendo un interessante spunto alla composizione del conflitto fuori dalle aule giudiziarie.
Il tutto ha inizio in sede di opposizione a decreto ingiuntivo richiesto per il mancato pagamento dei canoni di locazione, per cui il giudice, invia le parti in mediazione ai sensi dell’art. 5 D.Lgs. 28/2010, trattandosi di materia locatizia.
Durante il procedimento, il mediatore, accertato che l’inadempimento del pagamento dei canoni era dovuto alla situazione economica della conduttrice, e non a contestazioni sul rapporto locatizio, valutata la sussistenza dei requisiti per l’accesso alla procedura di sovraindebitamento, ai sensi dell’art. 7 L. 3/2012, proponeva all’istante di accedere alla citata procedura, invitandola a depositare all’organismo di composizione della crisi la dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni, stato di famiglia, estratto di ruolo dell’Agenzia delle Entrate, dichiarazione dei debiti ulteriori in essere, certificato dei carichi pendenti e visura Crif (Centrale rischi finanziari), Ctc (Consorzio per la tutela del credito) e Centrale rischi.
Una volta predisposto il cosiddetto “piano del consumatore”, il mediatore invitava l’istante a depositare il piano redatto presso il tribunale competente per la relativa omologa, ritenendo completato il proprio compito.
Il Tribunale di Nola, valutata la proposta del piano del consumatore e le cause di indebitamento della parte, ritenuta fattibile la proposta e meritevole il comportamento dell’istante, omologava il piano del consumatore.
Si tratta quindi del felice risultato delle attività di due istituti che si sono mostrati come una valida alternativa alla procedura giudiziaria, consentendo alla parte debitrice, di rivedere favorevolmente la propria posizione debitoria con un saldo a stralcio.
A cura dell'Ufficio Stampa

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