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Tribunale di Verona: la partecipazione al primo incontro informativo integra la condizione di procedibilità

Sanzionare il rifiuto delle parti di proseguire nella mediazione dopo il primo incontro: se l’ orientamento di alcuni Tribunali (come quello di Vasto, ad esempio, con l’ ordinanza del 23 aprile scorso) sposano questa tendenza, altri tendono a rifiutarla. È il caso del Tribunale di Verona, nella sentenza del 24 marzo 2016 (leggila qui , nella nostra sezione giurisprudenza), in cui attraverso il Giudice dott.ssa Eugenia Tommasi di Vignano non si condivide affatto tale orientamento.

In un punto della sentenza si legge infatti: […] “Bisogna riconoscere che la partecipazione effettiva della parte al procedimento di mediazione è e resta un fatto sostanzialmente incoercibile e non sanzionabile se non sul piano delle spese legali e nei limiti di cui alla legge, non potendo non riconoscersi alle parti, in qualsiasi momento del procedimento, la facoltà di sottrarvisi, sopportandone sì le conseguenze processuali ma non in chiave di improcedibilità della domanda, di dubbia compatibilità con l’ art. 24 della Costituzione”.

In tal senso non viene neanche condivisa l’ interpretazione dell’ art. 8 del d.lgs. 28/2010 “…di attribuire al mediatore il compito di verificare l’ eventuale sussistenza di concreti impedimenti all’ effettivo esperimento della procedura e non già quello di accertare la volontà delle parti in ordine all’ opportunità di dare inizio alla stessa”, poiché, si dice nella sentenza, tale indirizzo: […] “Non considera che il principale potenziale impedimento all’ effettivo esperimento della procedura è l’ eventuale legittima volontà contraria della parte che, una volta ricevuta l’ informativa sulla funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, conservi l’ intendimento di sottoporre le sue ragioni all’ autorità giudiziaria, e che non può, pertanto essere marginalizzata e ridotta a mero capriccio sino ad essere attinta dalla sanzione della improcedibilità della corrispondente domanda di giustizia”.

Per il Tribunale di Verona, dunque, in questa sentenza il primo incontro informativo non è un momento estraneo alla ricerca dell’ accordo. La mediazione può chiudersi, così, al primo incontro, ritenendo che la partecipazione a quest’ ultimo integri la condizione di procedibilità.

A cura dell’ Addetto Stampa Concilia Lex, dott.ssa Jenny Giordano

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