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Principio di effettività? No, grazie!

Il principio di effettività, pur essendo ormai noto agli operatori del diritto, non sempre registra il riconoscimento che meriterebbe: ed è ciò che si è verificato davanti alla nona sezione del Tribunale di Napoli.

L’ oggetto della controversia, riguardava la contestazione di inadempimento avente ad oggetto un rapporto contrattuale di comodato. Una volta instaurato il contraddittorio, la convenuta ha eccepito tempestivamente e quindi nei termini di legge, l’ improcedibilità della domanda poiché, a suo dire, la causa non sarebbe stata preceduta dal regolare svolgimento del tentativo di mediazione ante causam, stante la mancata partecipazione della parte all’ incontro fissato dall’ organismo di mediazione, né tantomeno di un suo delegato che potesse eventualmente giustificare tale assenza.

Quindi, sempre secondo parte convenuta, tale comportamento rappresentava una palese violazione del principio giurisprudenziale di effettività della mediazione. Prima che il giudice partenopeo si pronunciasse su tale eccezione, è stata formulata una proposta ex art. 185 bis c.p.c., cui le parti non hanno dato riscontro e, a quel punto, si è passati alla fase decisoria della controversia.
In ordine alla contestata improcedibilità, il Tribunale di Napoli assume una posizione decisamente contraddittoria, in quanto pur riconoscendone l’ esistenza, di fatto disapplica il principio di effettività, riversando la responsabilità dell’ esito negativo del tentativo prodromico di mediazione sul mediatore e le parti.

La negazione del principio di effettività e quindi della conseguente improcedibilità della domanda, parte dall’ assunto che non ricorrono disposizioni volte a sanzionare la partecipazione effettiva della parte interessata ( e l’ argomento di prova ex art. 116 c.p.c.?). Inoltre, per sostenere tale tesi, si sarebbe potuta formulare una proposta, non solo da parte del mediatore ma anche da controparte.

Rebus sic stantibus , l’ eccezione di improcedibilità è stata rimandata al mittente. L’ interpretazione data dal togato napoletano, con tutto il rispetto che merita comunque un giudicato, appare francamente sin troppo rigida e formale: perché se è vero che non vi è alcuna espressa previsione circa la sanzione dell’ improcedibilità della domanda per la mediazione ante causam, non è previsto neanche che non si possa applicare.
Del resto è ben noto che il principio di effettività ha la sua ragion d’ essere, perché la sua essenzialità è data dalla natura stessa della mediazione che richiede la presenza delle parti, per permettere l’ indispensabile interazione tra queste e il mediatore, al fine di riaprire un dialogo tra le persone e riaprire un canale comunicativo interrotto. Anche altri giudici italiani hanno preso atto dei tanti vulnus della normativa, ma non si sono fermati al dato letterale ed hanno azionato le leve dell’ ermeneutica per dare forza al fine deflattivo dell’ istituto ed alla sua ratio.

A cura del responsabile scientifico di Concilia Lex S.p.A. avvocato Pietro Elia

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