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Il rebus dei termini di impugnativa delle delibere condominiali

Il dictum del Tribunale di Milano (n. 13360/2016) oggetto di questo breve commento, tratta uno degli argomenti più dibattuti a livello giurisprudenziale, e non solo, che concerne l’ effetto dell’ istanza di mediazione rispetto al termine di impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c..

Il Giudice meneghino, a fronte di un’ eccepita decadenza di cui sopra, statuisce che il predetto termine decadenziale di 30 giorni è da considerarsi, nel caso di specie, interrotto salvo a riprendere ex novo per una sola volta (onde evitare un uso strumentale di tale fattispecie normativa), ai sensi dell’ art. 5 co 6 D.lgs 28/2010, a far data dal deposito del verbale di mediazione presso la segreteria dell’ Organismo di Mediazione.

Tale interpretazione, assolutamente condivisibile, rientra nella tesi che ravvisa nei trenta giorni un termine tutt’ altro che di natura processuale, bensì sostanziale trattandosi di una scadenza non inerente ad un atto del processo, bensì all’ esercizio di un diritto che si intenda far valere mediante proposizione dell’ atto introduttivo di una lite, in nome della certezza dei rapporti condominiali.

Del resto, un’ interpretazione contraria, comporta o comporterebbe l’ ulteriore e costosa iniziativa di una preventiva notifica preventiva di una vocatio in ius unitamente ad una contestuale istanza di mediazione. Quindi una notifica, sia pur cautelativa, che andrebbe a frustrare l’ obiettivo “decongestionante” della mediazione.

La sentenza in oggetto, affronta inoltre un altro tema che concerne la corrispondenza tra l’ oggetto contenuto nell’ istanza di mediazione e quello dell’ atto introduttivo del giudizio ordinario. Sul punto, il Giudice accoglie l’ eccezione riguardante l’ approvazione di consuntivi pregressi viziati ex art. 1130 e 1130 bis c.c. in quanto non menzionati nella causa petendi della prodromica istanza di mediazione. Non trovo affatto condivisibile questa contaminazione processuale della mediazione in quanto condizione di procedibilità, tuttavia è una tesi sostenuta anche da autorevole dottrina che più esattamente parla di necessaria “simmetria” (1) tra i fatti contenuti nell’ istanza di mediazione e quelli della domanda giudiziale almeno riguardo i fatti principali. In caso contrario saremmo davanti ad una domanda nuova che non è passata dal “filtro” della mediazione obbligatoria ex art. 5 D.lgs. 28/2010, così da imporre la dichiarazione di improcedibilità.

(1) “La domanda di mediazione deve essere simmetrica a quella giudiziale” Luigi Viola Altalex 20.12.2012

Leggi l’ ordinanza integrale nella sezione Giurispudenza del nostro sito, cliccando qui .

A cura dell’ Avv. Pietro Elia – Responsabile scientifico Concilia Lex spa

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