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Il principio di effettività difeso a spada tratta

In una recentissima ordinanza del Tribunale Napoli Nord, si assiste ad un’ incisiva spinta del principio di effettività, delimitando il terreno alle parti ed i loro avvocati onde evitare di incorrere in sanzioni previste dalla legge in primis come previsto dall’ art. 8 comma IV bis D. Lgs 28/2010 che disciplina la fattispecie della mancata partecipazione senza giustificato motivo alla mediazione rectius tentativo di mediazione.

Il Giudice sciogliendo la riserva, stigmatizza e sottolinea, a tutela delle parti, che non può ravvisarsi una giustificazione adeguata di mancata partecipazione , sia in caso di totale mancanza di motivazioni che in quello tipico come l’ esposizione di motivazioni di stile ben note a chi frequenta più o meno assiduamente la stanza della mediazione.

L’ unica ipotesi ammissibile, secondo il magistrato estensore, è quella di palmare ed eclatante evidenza di infondatezza riferita ai motivi di fatto o di diritto o entrambi. Ogni altro caso, secondo il magistrato partenopeo, ha valenza o equivalenza di assenza di giustificato motivo. Tale condotta, costituisce quindi una condotta grave, ripetiamo con tutte le conseguenza di legge che potrebbero anche interessare l’ alveo della temerarietà della lite, in quanto si introduce una procedura giudiziale, che occupa ed impegna inutilmente la “macchina” della Giustizia già in atavico affanno perché satura nei numeri e quindi conduce ad un contesto giudiziario smisuratamente dilatato nella durata dei giudizi.

Dulcis in fundo, il magistrato affronta anche l’ infondata querelle sugli eccessivi costi della mediazione, in quanto non solo conferma che quest’ ultimi sono di gran lunga inferiori a quelli del giudizio, ma che il legislatore ha espressamente previsto dei benefici fiscali, circostanza quest’ ultima molte volte sottaciuta dall’ avvocato che vede, in proprio ed in nome e per conto del proprio cliente, un inutile formalità prodromica al processo unica soluzione possibile a dirimere la controversia a prescindere .

L’ ordinanza si conclude con una breve dissertazione sul ruolo e la funzione dell’ avvocato, sostenendo che la procura speciale non è affatto sufficiente per costituirsi “ validamente” in mediazione”, in quanto il legale “assiste” la parte in mediazione e quindi non può sostituirla ed agire in sua rappresentanza come accade naturalmente in sede processuale.

Davvero lodevole la compiutezza e completezza di questo provvedimento, auspicando un’ estensione significativa di questa tipologia di contenuti a livello nazionale, che renderebbe dura la vita a chi ancora assume un atteggiamento oppositivo verso un istituto che in realtà funziona come confermano i dati statistici ministeriali.

Per leggere la sentenza integrale vai nella sezione Giurisprudenza del nostro sito web, oppure clicca qui.

A cura del Responsabile Scientifico Concilia Lex Avv. Pietro Elia

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