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Il confine tra il processo ed il tavolo della mediazione

Nel panorama dei provvedimenti giurisdizionali in tema di mediazione, non poche volte si sono registrate decisioni, che nonostante la lodevole e manifesta volontà di spingere verso l’ istituto della mediazione , hanno compiuto una vera e propria invasione di campo dove il mediatore è stato coinvolto in un improbabile ruolo di ausiliario del giudice.

Una recentissima ordinanza del Tribunale di Napoli, sul punto è significativa in tal senso, poichè non solo non ha ritenuto “effettivamente” svolto il tentativo di mediazione ex art. 5 comma 1 bis, prodromico alla eventuale fase giudiziale per la mancata comparizione delle parti, ma ha addirittura rimandato in mediazione quest’ ultime ai sensi del comma seguente del menzionato art. 5 D.Lgs. 28/2010, “ordinando” la presenza delle parti unitamente ad un avvocato iscritto all’ albo (eludendo quindi la possibilità di delegare un praticante avvocato il che non è contemplato dalla normativa).

Accanto all’ invio in mediazione demandata, il giudice ha invitato il mediatore ad adottare ogni provvedimento opportuno provvedimento finalizzato ad assicurare la presenza personale delle parti scambiando il mediatore per un organo con poteri coercitivi il che, sappiamo benissimo non è, ed a verbalizzare i motivi eventualmente addotti dalle parti assenti per giustificare la propria assenza. L’ ultima parte sortisce non poche perplessità, perché prima facie appare improbabile che il mediatore sia dotato di poteri soprannaturali, ma il giudice quasi certamente intendeva l’ ipotesi in cui sarà inviata qualche pec o fax in cui sterilmente si preannuncia la mancata presenza delle parti trascrivendo il contenuto delle missive . Sul punto c’ è molta discordanza sia in dottrina che in giurisprudenza, in quanto l’ orientamento maggioritario ritiene opportuno che nulla debba essere trascritto in questa fattispecie da parte del mediatore, poiché appare più opportuno che l’ indagine sui motivi della mancata partecipazione sia oggetto della valutazione del giudice.

Quindi un provvedimento abbastanza sui generis che esprime un’ eccessiva contaminazione tra la fase giudiziale e quella stragiudiziale, non a caso in una lucida analisi dello stato dell’ arte sulla mediazione e la sua normativa è stato autorevolmente affermato che : SOLO IL GIURISTA HA COMPIUTO L’ ERRORE DI LEGGERE LA LEGGE SULLA MEDIAZIONE RIMANENDO DENTRO LA CASA DEL DIRITTO E SOPRATTUTTO CHIUSO NELLA STANZA DEL PROCESSO (Prof. Paola Lucarelli)

Per leggere la sentenza integrale vai nella sezione Giurisprudenza del nostro sito web, oppure clicca qui

A cura Responsabile Scientifico Concilia Lex Avv. Pietro Elia

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